E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1952
