E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1784~art1 · fonte del testo