Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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I termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno.

Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 163/1994

    Questione infondata
    28 aprile 1994

    Nei giudizi aventi ad oggetto occupazioni d'urgenza realizzatesi in epoca successiva all'emanazione della L. n. 385 del 1980, è irrilevante la questione di costituzionalità concernente la proroga delle occupazioni d'urgenza disposta dall'art. 5 della legge medesima. (Inammissibilità della questione concernente l'art. 5, L. 29 luglio 1980 n. 385, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385~art5 · fonte su Normattiva