Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995. Leggi il testo vigente →
La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995
