Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantita' e di capacita' nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

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Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art20 · fonte su Normattiva