E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei:

  • a)Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
  • b)Cantharellus cibarius;
  • c)Cantharellus lutescens;
  • d)Amanita caesarea;
  • e)Morchella (tutte le specie);
  • f)Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
  • g)Tricholoma georgii;
  • h)Pleurotus eringii;
  • i)Armillaria mellea. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

1

Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1995

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art16 · fonte su Normattiva