Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995. Leggi il testo vigente →
La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene.
Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995
