Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

1

Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art22 · fonte su Normattiva