Art. 22
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Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale.
Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995
