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Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art9 · fonte su Normattiva