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Fino all'applicazione del regolamento organico previsto al precedente articolo 7, il personale del Consiglio nazionale delle ricerche gia' assegnato all'Istituto nazionale della nutrizione e rimasto in servizio presso l'Istituto medesimo, puo' continuare a prestare servizio presso detto Istituto previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art10 · fonte del testo