Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto e' autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963. I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agi coltura e delle foreste - Direzione generale della alimentazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art12 · fonte del testo