Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'Istituto nazionale della nutrizione continua a svolgere la propria attivita' scientifica in coordinamento con quella del Consiglio nazionale delle ricerche, e conserva i beni mobili e le apparecchiature scientifiche ricevuti in dotazione dal Consiglio nazionale delle ricerche. Con apposita convinzione saranno regolati i rapporti patrimoniali tra l'istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
