Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica si proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazioni del Consiglio del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Comitato amministrativo, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva. Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art3 · fonte del testo