Art. 3
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Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica si proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazioni del Consiglio del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Comitato amministrativo, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva. Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
