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Il Comitato amministrativo e' composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanita', e da due esperti designati dall'Ordine professionale dei medici prescelti tra i docenti universitari competenti nei problemi della alimentazione. Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo. Partecipa altresi' un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo. Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Comitato amministrativo delibera:

  • a)sul programma annuale di attivita' dell'Istituto;
  • b)sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
  • c)sul conto consuntivo;
  • d)sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;
  • e)negli altri casi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art4 · fonte del testo