Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:
tolto: a) da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
tolto: b) dai redditi dei propri fondi;
tolto: c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
tolto: d) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
tolto: e) dai redditi delle proprie aziende sperimentali. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art6 · fonte del testo