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Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:

  • a)da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
  • b)dai redditi dei propri fondi;
  • c)dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
  • d)dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
  • e)dai redditi delle proprie aziende sperimentali. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art6 · fonte del testo