Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione
Art. 6
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Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:
- a)da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
- b)dai redditi dei propri fondi;
- c)dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
- d)dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
- e)dai redditi delle proprie aziende sperimentali. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
