Art. 7
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Con regolamento organico da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
