Art. 9
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Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'Istituto nazionale della nutrizione e' parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'istituto.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
