Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 settembre 2015
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1941 al 1 settembre 2015. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'Amministrazione dello Stato puo' sempre disporre, con decreto dei Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, che la pigione dei locali demaniali adibiti ad uso degli Uffici giudiziari sia trattenuta all'atto del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, e la pigione dei locali di proprieta' privata adibiti allo stesso uso sia pagata direttamente dall'Erario al proprietario e trattenuta sul contributo medesimo.
tolto: Contro il provvedimento di cui al comma precedente non e' ammesso reclamo ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art4 · fonte del testo