Art. 4 — Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile dell'Africa Orientale Italiana puo' essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 del Codice civile.
tolto: La prova della cittadinanza italiana di persone residenti nell'Africa Orientale Italiana, che si trovano nel Regno, puo' essere data anche con atto di notorieta', ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art4 · fonte del testo