- 1)Il capo dell'ufficio consolare puo':
- a)stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;
- b)celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
- c)registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.
- 2)Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.
- 3)I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
