Art. 4 — Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni
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[1]La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile dell'Africa Orientale Italiana puo' essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 del Codice civile.
[2]La prova della cittadinanza italiana di persone residenti nell'Africa Orientale Italiana, che si trovano nel Regno, puo' essere data anche con atto di notorieta', ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
