[1]L'amnistia fa cessare l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

[2]L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacita', salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

[3]L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art1 · fonte del testo