Art. 1 — Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia
[1]L'amnistia fa cessare l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
[2]L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacita', salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
[3]L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
