[1]Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con ((decisione non soggetta ad alcun ricorso)) presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

[2]La decisione puo' essere presa altresi' a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.

[3]Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.

[4]Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

[5]Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale e' ridotto alla meta' per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

[6]I militari, che abbiano conseguito piu' di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.

Testo vigente dal 4 febbraio 1936

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1935 al 4 febbraio 1936. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con decisione tolto: insindacabile aggiunto: non soggetta ad alcun ricorso presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art2 · fonte del testo