Art. 2 — Riabilitazione militare
[1]Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con ((decisione non soggetta ad alcun ricorso)) presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.
[2]La decisione puo' essere presa altresi' a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.
[3]Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.
[4]Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.
[5]Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale e' ridotto alla meta' per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.
[6]I militari, che abbiano conseguito piu' di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.
Testo vigente dal 4 febbraio 1936
