[1]((L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

[2]Il procedimento e' promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

[3]Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.

[4]Oltre alla reintegrazione nel grado puo' essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

[5]Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

[6]Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati)).

Testo vigente dal 11 maggio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1935 al 11 maggio 1942. 14 parole tolte, 85 parole aggiunte in 6 capoversi.

… reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tolto: tribunale supremo aggiunto: Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Il procedimento e' promosso dal tolto: Regio avvocato generale militare, aggiunto: procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

Alla reintegrazione tolto: nel aggiunto: del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto tolto: ministeriale aggiunto: Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre tolto: forze aggiunto: Forze armate.

tolto: Laaggiunto: Oltre alla reintegrazione nel grado tolto: non produce di diritto aggiunto: puo' essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio aggiunto: o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

aggiunto: Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

aggiunto: Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art3 · fonte del testo