Art. 3 — Reintegrazione nel grado perduto per condanna
[1]((L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.
[2]Il procedimento e' promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.
[3]Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.
[4]Oltre alla reintegrazione nel grado puo' essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.
[5]Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.
[6]Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati)).
Testo vigente dal 11 maggio 1942
