Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Testo vigente dal 21 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-11;26~art4 · fonte su Normattiva