Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
Art. 2 — Finalita
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
- a)alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b)alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c)alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d)alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Testo vigente dal 27 aprile 2004
