Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
Art. 3 — Soggetti obbligati
I soggetti obbligati al deposito legale sono:
- a)l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b)il tipografo, ove manchi l'editore;
- c)il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d)il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il produttore di opere filmiche.
Testo vigente dal 27 aprile 2004
