La posizione giuridica ed economica dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.
Testo vigente dal 13 gennaio 1949
