Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di eta' saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante-organiche degli uffici. Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.

Testo vigente dal 9 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-30;365~art3 · fonte del testo