Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria e' computato, in aggiunta alla anzianita' maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore. Al personale di segreteria gia' inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purche' in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sara' valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1 febbraio 1958, in aggiunta all'anzianita' maturata nel proprio ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art11 · fonte del testo