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Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria e' computato, in aggiunta alla anzianita' maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore. Al personale di segreteria gia' inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purche' in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sara' valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1 febbraio 1958, in aggiunta all'anzianita' maturata nel proprio ruolo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
