Nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;587~art1 · fonte del testo