[1]L'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358, e' sostituito dal seguente: "Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, e' uguale a quello dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto".

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;587~art4 · fonte del testo