Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002. 84 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessione di valute, le Amministrazioni centrali, le Ragionerie centrali competenti nonche' la Corte dei conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle Amministrazioni a cui favore, o per conto, venne erogata la valuta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art4 · fonte del testo