Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1966 al 1 marzo 2002. 64 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a lire 1000, saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Saranno portate altresi' a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvenienze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art3 · fonte del testo