Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2001, n. 482.
Abrogato dal 1 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002. 75 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilita' di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio e autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art8 · fonte del testo