Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002. Leggi il testo vigente →

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilita' di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio e autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art8 · fonte del testo