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Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilita' di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio e autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso.
Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002
