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Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, e' sospeso nei riguardi dei pensionati che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per l'intero periodo di durata della interruzione medesima. Nei confronti dei pensionati che erano residenti nei territori italiani passati ad altri Stati per effetto del Trattato di pace, il decorso dei termini di prescrizione previsti, dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, e' sospeso dal 16 ottobre 1946 fino al giorno in cui i pensionati sono stati singolarmente autorizzati a rientrare in Italia a seguito della accettata opzione per la cittadinanza italiana. Per i pensionati di cui al comma precedente, che, pur avendo optato per la cittadinanza italiana, hanno conservato la propria residenza nei territori ceduti, la sospensione dei termini di prescrizione va dal 16 ottobre 1946 alla data di accettazione dell'opzione predetta.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art9 · fonte del testo