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La denominazione "Marsala", "vino Marsala" o "Vino di Marsala" e' riservata esclusivamente al vino speciale preparato nella zona tipica di produzione delimitata dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 ottobre 1931. Tale vino deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 17 per cento di alcool per distillazione ed un contenuto zuccherino non inferiore al 5 per cento; deve essere convenientemente invecchiato e lavorato secondo il tipo, presentare colore giallo ambrato, piu' o meno intenso e possedere particolari caratteristiche proprie di profumo e di sapore, ottenute mediante l'aggiunta ai vini bianchi prodotti nella suddetta zona dalle uve pregiate (grillo, catarratto, inzolia), di mosto cotto, sifone o mosto concentrato, alcool etilico o acquavite di vino.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 3 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art1 · fonte del testo