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E' vietata la preparazione dei vini di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente al di fuori della zona tipica di produzione di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1931. Il vino Marsala da aromatizzare per la produzione dei Marsala speciali, di cui alla lettera d) dell'articolo precedente fuori della zona di origine, deve essere genuino. Le ditte produttrici di vini aromatizzati e di liquori includenti nella loro denominazione il nome "Marsala", "Marsala all'uovo", "Marsala chinato" e simili, devono tenere un registro di carico e scarico con allegata la documentazione giustificativa opportuna in modo da dimostrare la corrispondenza fra il vino Marsala acquistato e i quantitativi prodotti e venduti.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 3 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art3 · fonte del testo