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[1]Chiunque produce, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sotto la denominazione di cui agli articoli precedenti, vini non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chi faccia uso delle denominazioni anzidette accompagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, sistema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazione degli anzidetti nomi di origine o comunque faccia uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito a norma delle leggi penali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'autorita' giudiziaria ordinera' la confisca della merce. In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero le pene saranno raddoppiate.
[2]La presente legge, e' munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI SEGNI - VANONI - TOGNI - PICCIONI
[6]Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 3 gennaio 1985
