A decorrere dal 1 gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici. Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art9 · fonte del testo