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All'occupazione ed espropriazione dei terreni ed alla attuazione delle opere si provvede anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dall'assemblea del Consorzio e resi esecutivi dal Prefetto.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 20 novembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158~art3 · fonte del testo