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((LA L. 1 OTTOBRE 1969, N. 739 HA DISPOSTO (CON L'ART. 29) CHE A DECORRERE DAL 20 NOVEMBRE 1969, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE)).

Testo in vigore dal 20 novembre 1969 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 20 novembre 1969. 26 parole tolte, 29 parole aggiunte.

tolto: All'occupazione ed espropriazione dei terreni ed alla attuazione delle opere si provvede anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dall'assemblea del Consorzio e resi esecutivi dal Prefettoaggiunto: LA L. 1 OTTOBRE 1969, N. 739 HA DISPOSTO (CON L'ART. 29) CHE A DECORRERE DAL 20 NOVEMBRE 1969, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158~art3 · fonte del testo