Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:
tolto: a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
tolto: b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
tolto: c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale;
tolto: d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;
tolto: e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti maggiori. Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art1 · fonte del testo