Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, a norma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e' fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti. Nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto (cui le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti il conglobamento del trattamento economico del personale statale, si applicano in forza di legge ovvero per effetto di provvedimenti regolamentari e a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni medesime) gli stipendi e i salari conglobati si considerano in ragione dell'ottanta per cento ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza e dei relativi contributi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art6 · fonte del testo