Articolo abrogato dalla l. 19 ottobre 1956, n. 1224.
Abrogato dal 22 novembre 1956
Articolo abrogato dalla l. 19 ottobre 1956, n. 1224.
Abrogato dal 22 novembre 1956
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1950 al 22 novembre 1956. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'I.N.A.D.E. L. con l'osservanza delle disposizioni che saranno contenute nelle norme di attuazione della presente legge, provvedera', a partire dall'entrata in vigore delle norme stesse, al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilita' presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente art. 15. L'I. N.A.D.E.L. terra' nel proprio bilancio gestione separata, di tale fondo di garanzia. Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1956, N. 1224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art17 · fonte del testo