Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1973, n. 672.
Abrogato dal 1 dicembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1973, n. 672.
Abrogato dal 1 dicembre 1973
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1967 al 1 dicembre 1973. 359 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facolta' di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
tolto: a) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;
tolto: b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. La domanda di anticipata liquidazione della pensione e' consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potra' essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguira' non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente. L'anticipata liquidazione della pensione e' concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso. Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno. I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 3. In base ai predetti criteri, e' compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una, graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso. La pensione anticipata decorre:
tolto: 1) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;
tolto: 2) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art17 · fonte del testo